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Immagine del redattoreCarlo Roberto Cappa

Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività nei Centri Storici

A partire da oggi, 18 novembre 2020, e fino al 14 gennaio 2021, i soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nei centri storici potranno presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sul calo del fatturato del mese di giugno, ai sensi dell’articolo 59 D.L. 104/2020.

REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO


Per richiedere il bonus è necessario possedere i seguenti requisiti: · avere la partita IVA attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell'istanza · svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei a. capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti b. città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti. L’elenco dei comuni con queste caratteristiche è consultabile a pagina 5 delle istruzioni (v/sotto). · Inoltre, bisogna possedere almeno uno tra questi requisiti: a. ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti. b. inizio dell’attività in almeno uno degli esercizi ubicati nelle zone A o equipollenti dei predetti comuni a partire dal 1° luglio 2019.

IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI STORICI Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate

zone territoriali omogenee A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

come riportato dalla circolare 2/E/2020, paragrafo 2, a proposito del bonus facciate. Per Milano, alleghiamo un link che consente la verifica immediata. COMUNI INTERESSATI

L’elenco dei comuni interessati (29) è riportato nelle istruzioni, con il relativo indice di presenze turistiche estere rispetto ai residenti: si tratta dei di Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino e Bari.

MISURA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale alla differenza di fatturato tra i mesi di giugno 2020 e giugno 2019.

La percentuale è variabile in funzione del valore dei ricavi del periodo di imposta precedente a quello in corso:

- 15% con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro,

- 10% con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro,

- 5% con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25, commi da 7 a 14, D.L. 34/2020.

CUMULABILITA'

Attenzione: il contributo non è cumulabile con quello di cui all'articolo 58 D.L. 104/2020, per le imprese della ristorazione.

MODALITA' DI RICHIESTA, CONFERMA E ACCREDITO

E' prevista solo la presentazione è in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Modello ed istruzioni sono stati approvati con provvedimento Prot.n. 0352471/2020 del 12.11.2020 (v/allegati).

E' possibile la rinuncia in caso di errori.

Istanza e rinuncia possono essere presentate da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

A seguito dei controlli effettuati, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto con indicazione dei motivi di rigetto.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. L’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

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